Estratto dello statuto di ChiantiMutua ETS


Art. 2 – Principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità. Nell’esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza.

  • I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.
  • I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d’opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
  • I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e l’Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall’Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Art. 5 – Finalità, attività d’interesse generale e diverse

L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

  • interventi e prestazioni sanitarie
  • interventi e servizi sociali
  • prestazioni socio-sanitarie
  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell’art. 5 del Codice del Terzo settore.
In tale contesto l’Associazione in particolare si prefigge la promozione e l’inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

  • a) l’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
  • b) l’attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
  • c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
  • d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
  • e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
  • f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
  • g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
  • h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
  • i) l’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
  • j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l’Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:

  • erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
  • consentire l’accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
  • favorire l’erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
  • organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
  • favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l’adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
  • favorire servizi Socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
  • realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili:
  • erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione in ambito sociale provvede all’erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell’associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:

  • erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
  • stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
  • erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
  • stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell’interesse dell’associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
  • erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:

  • promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
  • organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
  • svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
  • promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
  • promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall’art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
  • promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero. L’Associazione potrà inoltre:

  • promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all’avvio al lavoro dell’associato e dei suoi familiari;
  • diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest’ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell’Associazione, comprese le prestazione d’opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato. L’Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Art. 6 – Categorie di soci

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

  • a) soci ordinari;
  • b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci o Clienti, e loro coniugi oppure conviventi more uxorio, uniti civilmente ovvero uniti in convivenza di fatto, registrata e non, del Socio fondatore e sostenitore dell’Associazione CHIANTIBANCA Credito Cooperativo S.C.. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di soci, o loro coniugi oppure conviventi more uxorio, uniti civilmente ovvero uniti in convivenza di fatto, registrata e non, degli altri soci sostenitori dell’Associazione. Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell’Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell’Associazione. Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.